(Da Foglio ufficiale di venerdì 9 ottobre: www.ti.ch/foglioufficiale)
La Sezione dell’agricoltura comunica che prossimamente verranno rilevati i dati per le aziende d’estivazione. Si ricorda che le richieste per i contributi d’estivazione, per le superfici inerbite e i terreni da strame ricchi di specie come pure per la qualità del paesaggio nella regione d’estivazione devono essere inoltrate dal gestore dell’azienda alla Sezione dell’agricoltura, 6501 Bellinzona entro il 26 ottobre 2020 utilizzando il modulo ufficiale debitamente allestito e firmato oppure tramite il portale agricolo «agriPortal».
I gestori sono invitati a voler verificare attentamente l’indirizzo di pagamento e il numero di conto bancario o postale comprensivo del numero internazionale del conto bancario o postale (IBAN). La scrivente Sezione non effettuerà il versamento dei contributi d’estivazione prima della ricezione di questi riferimenti.
Gli interessati che non avessero ricevuto il formulario di richiesta o che volessero il registro dell’alpe che serve per le annotazioni relative al pascolo permanente o da rotazione degli ovini, alle concimazioni e al foraggio non proveniente dall’alpe – dette registrazioni sono obbligatorie e sancite dall’ordinanza sui pagamenti diretti (OPD) – possono richiederli alla Sezione (tel. 091 814 35 32/ 55/ 58/ 60/ 63/ 95).
Per coloro che richiedono il contributo d’estivazione per la prima volta è indispensabile allegare:
– un piano con le superfici alpestri: superficie totale, superficie pascolata, superfici naturali protette con restrizioni di pascolo e superfici sulle quali non è ammesso il pascolo (cfr. allegato 2 n. 1 OPD) quali:
a) i boschi, escluse le forme boschive tradizionalmente adibite a pascolo, quali i pascoli boschivi o i boschi di larici poco declivi delle regioni centrali alpine che non esplicano una funzione protettiva e per i quali non vi è rischio di erosione;
b) superfici con composizioni botaniche sensibili e vegetazione pioniera su suoli semiaperti;
c) ambienti rocciosi, declivi, nei quali la vegetazione si insinua tra le rocce;
d) fasce detritiche e giovani morene;
e) superfici per le quali il pericolo d’erosione è evidentemente aggravato dal pascolo;
f) superfici che rientrano nella protezione della natura per le quali vige un divieto di pascolo;
g) le creste e le superfici in altitudine che presentano una copertura nevosa prolungata o un periodo di vegetazione breve, note per essere predilette dagli ovini, e che non possono essere utilizzate come pascolo permanente;
– le coordinate dello stabile principale e dei differenti corti,
– la prova che le superfici e gli stabili sono a disposizione unicamente del gestore interessato (p. es. copia del contratto di affitto o relativa dichiarazione del proprietario).
Si ricorda pure che:
– per le aziende d’estivazione sono determinanti gli effettivi di animali forniti dalla banca dati sul traffico di animali (BDTA) per i bovini, yak, bufali e equini, mentre per le altre specie di animali quelli presenti sull’alpe il 25 luglio 2020;
– le Istruzioni e spiegazioni dell’Ufficio federale dell’agricoltura relative all’art. 31 cpv. 3 OPD (foraggio per suini) sono state aggiornate nel senso che solo in caso di valorizzazione interaziendale del latte può essere tenuto in considerazione l’intero effettivo di vacche, a condizione che il concime aziendale venga distribuito in modo rispettoso dell’ambiente. Pertanto non è permessa la valorizzazione interaziendale di siero e la dichiarazione della categoria di suini deve corrispondere alla realtà. All’alpe, di regola sono tenuti maiali d’ingrasso (codice 1639) per valorizzare i sottoprodotti della trasformazione del latte;
– per le specie d’animali non elencate nel formulario d’estivazione con il rispettivo codice, l’inserimento va effettuato nelle apposite righe vuote della categoria «Altri animali»;
– nel caso di scarico anticipato o posticipato di animali con più di 3 giorni di differenza rispetto a quanto notificato il giorno di riferimento (25 luglio), il gestore deve annunciarlo entro 10 giorni alla Sezione dell’agricoltura. In caso di mancata comunicazione saranno adottate le relative riduzioni del contributo;
– i contributi vanno richiesti, di regola, al Cantone di domicilio del gestore (per persone giuridiche al Cantone dove hanno la sede);
– spetta ai gestori accordarsi sulla ripartizione dei contributi per animali provenienti da più aziende durante il periodo d’estivazione.
Bellinzona, 6 ottobre 2020