Da Foglio ufficiale di lunedì 20 settembre:
La Sezione dell’agricoltura comunica che prossimamente verranno rilevati i dati per le aziende d’estivazione. Si ricorda che la domanda per i contributi d’estivazione, per le superfici inerbite e i terreni da strame ricchi di specie come pure per la qualità del paesaggio nella regione d’estivazione deve essere inoltrata dal gestore dell’azienda alla Sezione dell’agricoltura, 6501 Bellinzona inviando il modulo ufficiale allestito tramite il portale agricolo “agriPortal” e firmato entro il 10 ottobre 2021.
I pascoli alpestri e comunitari sono stati digitalizzati nella banca dati “agriGIS” che è collegata ad agriPortal (sul sito della Sezione si trovano le guide per l’accesso). I pascoli d’estivazione hanno il codice colturale 0930, mentre le superfici inerbite e terreni da strame ricchi di specie nella regione d’estivazione sono indicate con il codice 0931.
I gestori sono gentilmente pregati:
- di controllare l’estensione rispettivamente i confini dei pascoli gestiti (0930/0931) e
- in caso di incongruenze, di comunicare le correzioni da apportare all’Ufficio dei pagamenti diretti.
Inoltre, sono pure da verificare attentamente l’indirizzo di pagamento e il numero di conto bancario o postale comprensivo del numero internazionale del conto bancario o postale (IBAN). La scrivente Sezione non effettuerà il versamento dei contributi d’estivazione prima della ricezione di questi riferimenti.
Gli interessati che non avessero ricevuto o non hanno più le chiavi d’accesso ad agriPortal o che necessitano del registro dell’alpe per le annotazioni relative al pascolo permanente o da rotazione degli ovini, alle concimazioni e al foraggio non proveniente dall’alpe – dette registrazioni sono obbligatorie e sancite dall’ordinanza sui pagamenti diretti (OPD) – possono richiederli alla Sezione.
Per coloro che richiedono il contributo d’estivazione per la prima volta è indispensabile allegare:
- un piano con le superfici alpestri: superficie totale, superficie pascolata, superfici naturali protette con restrizioni di pascolo e superfici sulle quali non è ammesso il pascolo (cfr. allegato 2 n. 1 OPD) quali:
a) i boschi, escluse le forme boschive tradizionalmente adibite a pascolo, quali i pascoli boschivi o i boschi di larici poco declivi delle regioni centrali alpine che non esplicano una funzione protettiva e per i quali non vi è rischio di erosione;
b) superfici con composizioni botaniche sensibili e vegetazione pioniera su suoli semiaperti;
c) ambienti rocciosi, declivi, nei quali la vegetazione si insinua tra le rocce;
d) fasce detritiche e giovani morene;
e) superfici per le quali il pericolo d’erosione è evidentemente aggravato dal pascolo;
f) superfici che rientrano nella protezione della natura per le quali vige un divieto di pascolo;
g) le creste e le superfici in altitudine che presentano una copertura nevosa prolungata o un periodo di vegetazione breve, note per essere predilette dagli ovini, e che non possono essere utilizzate come pascolo permanente;
- le coordinate dello stabile principale e dei differenti corti,
- la prova che le superfici e gli stabili sono a disposizione unicamente del gestore interessato (p. es. copia del contratto di affitto o relativa dichiarazione del proprietario).
Si ricorda pure che:
- per le aziende d’estivazione sono determinanti gli effettivi di animali forniti dalla banca dati sul traffico di animali (BDTA) per i bovini, yak, bufali e equini, mentre per le altre specie di animali, inclusi ovini e caprini, quelli presenti sull’alpe il 25 luglio 2021;
- giusta le Istruzioni e spiegazioni dell’Ufficio federale dell’agricoltura relative all’art. 31 cpv. 3 OPD (foraggio per suini) non è permessa la valorizzazione interaziendale di siero e la dichiarazione della categoria di suini deve corrispondere alla realtà. All’alpe, di regola sono tenuti maiali d’ingrasso (codice 1639) per valorizzare i sottoprodotti della trasformazione del latte;
- per le specie d’animali non elencate nel formulario d’estivazione con il rispettivo codice, l’inserimento va effettuato nelle apposite righe vuote della categoria “Altri animali”;
- nel caso di scarico anticipato o posticipato di animali con più di 3 giorni di differenza rispetto a quanto notificato il giorno di riferimento (25 luglio), il gestore deve annunciarlo entro 10 giorni alla Sezione dell’agricoltura. In caso di mancata comunicazione saranno adottate le relative riduzioni del contributo;
- i contributi vanno richiesti, di regola, al Cantone di domicilio del gestore (per persone giuridiche al Cantone dove hanno la sede);
- spetta ai gestori accordarsi sulla ripartizione dei contributi per animali provenienti da più aziende durante il periodo d’estivazione.
Maggiori informazioni: https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/54ed435c-a3f2-4b6c-b129-bf2c4d348c73