Dal Foglio ufficiale del 21 aprile:

L’Ufficio del veterinario cantonale (in seguito UVC), richiamata la legislazione veterinaria in materia di epizoozie, di protezione degli animali, di derrate alimentari, di medicamenti veterinari e la Legge cantonale sui cani;
visti in particolare l’art. 32 dell’Ordinanza federale sulle epizoozie del 27 giugno 1995 (OFE), l’art. 20 della Legge cantonale sulle epizoozie del 3 giugno 1969 (LCE) e l’art. 1 del relativo Regolamento d’applicazione del 19 novembre 1969;
viste le Direttive per l’estivazione 2020 per i Cantoni di Glarona e Grigioni del 1° aprile 2020;
decide:
Capitolo I
Prescrizioni generali
 
Art. 1  Campo di applicazione e definizioni
1L’estivazione è intesa come la detenzione temporanea di animali su pascoli comunitari e alpeggi.
2Le presenti disposizioni concernono l’estivazione di animali sul territorio del Cantone Ticino.
3Tutti gli animali condotti al pascolo comunitario o in alpeggio per l’estivazione devono essere sani ed esenti da malattie contagiose.
4Per ogni azienda di estivazione deve essere designato un responsabile. Questi è la persona di riferimento per le autorità, è responsabile dell’applicazione della legislazione veterinaria ed è inoltre competente per l’informazione ai detentori di animali.
5Il personale dell’alpe responsabile durante l’estivazione è tenuto a gestire in modo corretto gli animali estivati e in presenza di un sospetto di malattia o in caso di incidenti deve avviare immediatamente le misure corrispondenti.
Art. 2  Obblighi del responsabile dell’alpeggio o del pascolo comunitario
Al responsabile dell’azienda di estivazione e del pascolo comunitario competono in particolare le seguenti mansioni:
  • a. ricevimento, controllo e conservazione dei certificati di accompagnamento e dei certificati sanitari;
  • b. controllo, possibilmente con la collaborazione di un veterinario, dello stato sanitario degli animali al momento della consegna e rifiuto di animali malati, in particolare se affetti da malattie contagiose (es. rogna, zoppina);
  • c. per le bovine da latte: controllo dello statuto sanitario concernente l’infezione mamillare da Stafilococco aureo genotipo B, a dipendenza della categoria sanitaria dell’azienda di estivazione (artt. 11 e 12);
  • d. notifiche alla BDTA:
    – tutti gli aumenti e le diminuzioni di animali della specie bovina, ovina e caprina nelle aziende d’estivazione, nelle aziende con pascoli comunitari e per l’estivazione all’estero devono essere notificati tramite www.agate.ch (helpdesk 0848 222 400). È necessario tenere conto delle informazioni della banca dati sul traffico di animali riguardo alle diverse tipologie e possibilità di notifica.
    – gli aumenti di suini nelle aziende di estivazione devono essere registrati nella BDTA attraverso www.agate.ch (helpdesk 0848 222 400).
    – verifica dell’avvenuta notifica di trasferimento da parte del proprietario alla BDTA tramite www.agate.ch per gli equidi che rimangano più di 30 giorni nell’azienda d’estivazione o di pascolo comunitario (come da art. 4 cpv. 6).
  • e. invio del formulario di alpeggio (formulario verde) all’UVC al più tardi 8 giorni dopo il carico;
  • f. consegna dei certificati di accompagnamento con i relativi aggiornamenti ai rispettivi proprietari al momento dello scarico dell’alpe (i certificati d’accompagnamento per l’estivazione sono validi fino al rientro degli animali, se questi ultimi rientrano nell’azienda detentrice da cui sono partiti e se i dati sono ancora corretti);
  • g. rilascio di nuovi certificati di accompagnamento in caso di trasferimento di animali verso altre aziende (eccettuate le aziende di provenienza degli animali);
  • h. tenuta di un registro degli animali, iscrivendovi le eventuali mutazioni che avvengono durante l’estivazione.
  • i. tenuta di un giornale dei trattamenti con medicamenti veterinari secondo le disposizioni dell’Ordinanza sui medicamenti per uso veterinario del 18 agosto 2004 (vedi art. 5).
Art. 3  Raccomandazioni per il responsabile dell’alpeggio
Pur non trattandosi di compiti vincolanti ai sensi della legislazione veterinaria, è raccomandato il rispetto delle seguenti misure preventive:
  • a. richiesta ai proprietari di ovini di un certificato veterinario attestante l’avvenuto trattamento contro la rogna e di un certificato attestante l’adozione di misure di prevenzione contro la zoppina;
  • b. verifica che tutti i cani condotti sull’alpe siano accompagnati da un certificato veterinario attestante l’avvenuto trattamento contro le verminosi (vermi piatti e rotondi). I cani provenienti dall’estero devono essere identificati tramite microchip ed essere accompagnati da un passaporto per animali da compagnia del paese di origine e con vaccinazione antirabbica in corso di validità;
  • c. richiesta ai proprietari degli animali dell’affiliazione ad un servizio di elitrasporto per il recupero di carcasse e il trasporto di animali feriti o malati mediante elicottero.
Art. 4  Obblighi dei proprietari degli animali
1Possono essere condotti all’alpeggio unicamente animali sani, esenti da malattie contagiose, e accompagnati dai certificati sanitari richiesti dal gestore dell’alpeggio.
2Ogni proprietario di bestiame deve provvedere affinché tutti gli animali siano provvisti di marche auricolari ufficiali ed accompagnati dai certificati di accompagnamento. Gli equidi devono essere registrati nella BDTA e muniti di passaporto.
3I certificati devono essere consegnati al responsabile dell’alpeggio il giorno stesso del carico del bestiame e tenuti a disposizione degli organi di controllo sull’alpe. Per gli equidi, deve essere consegnato il passaporto o una copia delle pagine del passaporto recanti il numero UELN e il numero di microchip dell’animale oppure la pagina del segnalamento grafico.
4I proprietari di bovini devono notificare alla BDTA l’uscita e l’entrata in azienda dopo lo scarico, nonché le variazioni che intervengono nell’effettivo durante il periodo dell’alpeggio (decessi, macellazioni, nascite, spostamento dall’alpe verso un’altra destinazione) e predisporre l’identificazione dei vitelli nati durante il periodo dell’alpeggio tramite spostamento della relativa marca auricolare dal deposito dell’allevatore al deposito dell’alpeggio.
5I proprietari di suini devono notificare l’entrata in azienda alla BDTA dopo lo scarico.
6I proprietari di equidi (cavalli inclusi i pony, asini, muli, bardotti) devono notificare il trasferimento dei loro animali nelle aziende di estivazione e rientro alla BDTA tramite www.agate.ch a condizione che gli animali rimangano più di 30 giorni nell’azienda d’estivazione. In caso di domande è possibile rivolgersi all’helpdesk di Agate o al numero di telefono 0848 222 400.
Art. 5  Utilizzo di medicamenti veterinari
1Obbligo di registrazione per i medicamenti veterinari: secondo l’ordinanza sui medicamenti veterinari (OMVet; RS 812.212.27), l’obbligo di registrazione è valido per i seguenti medicamenti veterinari utilizzati per animali da reddito: tutti i medicamenti veterinari soggetti a prescrizione (categorie di dispensazione A, B), tutti quelli per i quali è necessario rispettare un termine di attesa, tutti i medicamenti veterinari importati o la cui destinazione è stata cambiata, i medicamenti non soggetti a omologazione e quelli prodotti secondo la formula magistralis).
2Se durante l’alpeggio sono somministrati medicamenti veterinari, è in ogni caso necessario registrare le seguenti informazioni in un giornale dei trattamenti:
  • a. la data della prima e dell’ultima utilizzazione
  • b. l’identificazione degli animali trattati o del gruppo di animali trattato, come ad esempio le marche auricolari
  • c. l’indicazione
  • d. la denominazione commerciale del medicamento veterinario
  • e. la quantità
  • f. i termini d’attesa
  • g. le date di liberazione delle diverse derrate alimentari ottenute dall’animale da reddito
  • h. il nome della persona autorizzata a dispensare medicamenti che ha prescritto, dispensato o somministrato il medicamento veterinario.
3In presenza di scorte, per ciascuna specie animale deve essere stipulata una convenzione sui medicamenti veterinari con al massimo un veterinario. Se è stipulata una tale convenzione, il veterinario deve effettuare una visita documentata nell’azienda di estivazione almeno una volta durante il periodo di estivazione. Dal 1° aprile 2016 è vietato dispensare per la scorta antibiotici critici (fluorochinoloni, cefalosporine di 3a e 4a generazione, macrolidi) e antibiotici per il trattamento profilattico (ad es. prodotti per la messa in asciutta). Spetta al veterinario decidere, sulla base della situazione/necessità medica, se e in quale caso sia necessario un uso di questi antibiotici. La decisione deve essere esposta in azienda con l’ausilio di una documentazione (piano terapeutico).
4Tutti gli altri medicamenti che sono acquistati per scorta o restituiti devono essere etichettati correttamente e registrati come segue in una lista di inventario:
  • a. la data
  • b. la denominazione commerciale
  • c. la quantità in unità di confezioni
  • d. la ditta distributrice o la persona che riprende il medicamento
5I medicamenti veterinari devono essere conservati in modo ordinato e in condizioni igienicamente irreprensibili e sicure secondo le prescrizioni per la conservazione e il deposito.
6L’applicazione a distanza di medicamenti veterinari mediante cerbottana o altre armi narcotizzanti è vietata. Fa eccezione la somministrazione di sedativi. In merito a eventuali eccezioni decide il veterinario competente in accordo con l’UVC.
Capitolo II
Lotta contro le singole malattie
Art. 6  Aborti
1Il responsabile dell’alpeggio notifica immediatamente al veterinario ogni caso di aborto di animali della specie bovina, ovina, caprina e suina.
2Gli animali che hanno abortito o manifestano segni di aborto, devono essere immediatamente isolati dalla mandria, allontanati dal pascolo e stabulati separatamente. Ogni precauzione dev’essere presa per evitare il contagio di altri capi attraverso placente espulse e feti abortiti.
3Il veterinario curante dispone l’esame delle placente espulse, dei feti abortiti e di un campione di sangue dell’animale che ha abortito in base all’art. 129 OFE. Il veterinario cantonale ordina altre analisi a seconda dei casi.
4Il ritorno degli animali al pascolo con gli altri animali soggiace all’autorizzazione del veterinario ufficiale.
Art. 7  Zoppina, Rogna e cheratocongiuntivite infettiva
1Gli ovini devono essere esenti da sintomi clinici di zoppina. Gli animali che durante l’estivazione o il pascolo comunitario utilizzano pascoli su territorio del Canton Grigioni devono rispettare le Direttive per l’estivazione 2020 per i Cantoni di Glarona e dei Grigioni, in particolare il punto 6.4.
2Gli ovini devono essere esenti da sintomi clinici di rogna e cheratocongiuntivite infettiva. Il trattamento preventivo contro la rogna delle pecore è fortemente raccomandato.
Capitolo III
Protezione degli animali
Art. 8  Disposizioni generali
I detentori degli animali sugli alpeggi e i pascoli comunitari devono tener conto adeguatamente dei loro bisogni e prendere tutte le misure necessarie per provvedere al loro benessere, segnatamente per quanto riguarda l’approvvigionamento regolare di acqua e la sorveglianza.
Art. 9  Sorveglianza
1Gli animali condotti in alpeggio rispettivamente al pascolo comunitario devono essere regolarmente sorvegliati per appurare il loro stato sanitario e di benessere. Animali feriti o malati devono essere immediatamente curati o uccisi. Un animale ferito o malato può essere trasportato con l’elicottero solo previa consultazione di un veterinario, che decide se e a quali condizioni l’animale può essere trasportato vivo.
2Per gli animali detenuti per la produzione lattiero-casearia, nell’imminenza di nascite o per animali nelle prime settimane di vita la sorveglianza deve essere giornaliera. Per gli altri animali la sorveglianza deve avere almeno una frequenza settimanale. Nelle zone in cui è probabile la comparsa di grandi predatori, i controlli vanno adeguati di conseguenza.
3La regolare sorveglianza degli animali, in special modo di ovini e caprini, deve evitare che durante l’estivazione questi animali si inselvatichiscano e in autunno non possano essere nuovamente ricondotti nelle aziende di provenienza.
Art. 10  Scarico
Alla fine dell’estivazione tutti gli animali estivati devono essere scaricati dagli alpeggi e dai pascoli comunitari.
Capitolo IV
Mastite bovina da stafilococco aureo genotipo b (SAGB)
Art. 11  Disposizioni generali
Le disposizioni riguardanti lo SAGB sono applicabili alle aziende d’estivazione e ai pascoli comunitari.
Art. 12  Statuto sanitario delle aziende di estivazione con bovine da latte
1Le aziende di estivazione e i pascoli comunitari dove sono trasferite bovine per la produzione di latte sono suddivisi nelle categorie sanitarie indicate nei punti seguenti. Per queste categorie valgono particolari disposizioni.
2Le aziende che partecipano al progetto di risanamento possono trasferire bovine risultate negative all’analisi sullo SAGB unicamente su aziende di estivazione e pascoli comunitari negativi.
3Entro il 20 aprile il responsabile dell’azienda di estivazione o del pascolo comunitario è tenuto a informare in forma scritta i proprietari delle bovine estivate in quale categoria sanitaria rientra l’azienda di estivazione.
A. Aziende di estivazione negative
1Tutte le aziende d’estivazione e i pascoli comunitari del Cantone Ticino destinate alla produzione di latte sono dichiarati aziende di estivazione negative.
2Tutte le bovine devono essere accompagnate da un attestato rilasciato dall’UVC o da un referto di laboratorio attestante che gli animali sono stati sottoposti ad analisi di laboratorio con risultato negativo nei confronti dello SAGB.
3Per le bovine da latte risultate positive allo SAGB, precedentemente all’estivazione, sono necessari due esiti analitici negativi a distanza di almeno 21 giorni uno dall’altro.
4I prelievi di latte per l’analisi di laboratorio devono essere effettuati entro i termini seguenti:
  • a. aziende del Cantone Ticino che partecipano al progetto di risanamento: fa stato l’ultimo controllo effettuato dopo il 1° maggio 2020; le bovine in asciutta che non possono essere testate dopo questo termine devono essere accompagnate da un’attestazione comprovante almeno due risultati negativi nel periodo dicembre 2019 – aprile 2020. I risultati analitici delle sopraccitate aziende che detengono uno o più capi infetti per lo SAGB hanno validità di 21 giorni per l’estivazione.
  • b. altre aziende: il prelievo di latte per l’analisi sullo SAGB deve essere eseguito al più presto 21 giorni prima del trasferimento degli animali in alpeggio.
5Le aziende di estivazione negative devono eseguire un’analisi per la ricerca dello SAGB nel latte di mescolanza entro 15 giorni dopo l’ingresso di tutti gli animali nell’azienda di estivazione. Il prelievo è effettuato da personale incaricato dall’UVC.
B. Altre aziende di estivazione e pascoli comunitari
1In questa categoria rientrano le seguenti aziende che estivano esclusivamente:
  • a. bovine positive, adeguatamente rese riconoscibili, provenienti da aziende che hanno aderito al progetto di risanamento;
  • b. bovine di aziende che non hanno aderito al progetto di risanamento.
2Le bovine di cui al cpv. 1 devono essere movimentate direttamente dall’azienda di origine all’azienda di estivazione o pascoli comunitari che rientrano in questa categoria. Queste bovine non possono essere condotte su aziende annuali, d’estivazione e su pascoli comunitari negativi.
3Al fine di rientrare in questa categoria sanitaria il responsabile dell’azienda d’estivazione deve, entro il termine perentorio del 20 aprile 2020, richiedere mediante l’apposito formulario, l’autorizzazione a rientrare in questa categoria.
Capitolo V
Cani
Art. 13  Cani provenienti da Paesi dell’Unione Europea
1I cani importati, oltre ad essere identificati tramite microchip, devono essere vaccinati contro la rabbia (vaccinazione in corso di validità) e muniti di passaporto per animali da compagnia del paese di origine.
2I cani che rimangono su territorio svizzero oltre i 3 mesi devono essere registrati alla banca dati Amicus secondo l’art. 16 OFE;
3Il proprietario dei cani deve inoltre stipulare un’assicurazione di responsabilità civile per un ammontare minimo di 3 milioni di franchi con validità sul territorio del Cantone Ticino (art. 6 Regolamento sui cani).
Art. 14  Disposizioni sulla sicurezza
1Il detentore di cani sull’azienda di estivazione è tenuto a rispettare le disposizioni della legislazione sui cani e in particolare ad adottare le precauzioni necessarie affinché l’animale non possa sfuggirgli o nuocere alle persone o ad altri animali (art. 7 Lcani).
2Possono essere lasciati liberi e non custoditi unicamente i cani da protezione del bestiame ufficiali, formati come tali, che abbiano superato l’esame per l’idoneità alla protezione, e unicamente durante lo svolgimento dell’attività di protezione (art. 69 OPAn). La loro presenza deve essere adeguatamente segnalata. I cani da pastore e i cani da protezione che non stanno svolgendo l’attività di protezione devono sempre essere custoditi.
Art. 15  Registro e notifica dei cani
1Per la durata dell’alpeggio, il detentore del cane inserisce nella banca dati Amicus, nel campo «indirizzi temporanei» l’indirizzo dell’alpeggio.
2Nel caso di cani importati e che rimangono sul territorio svizzero per periodi inferiori ai tre mesi, il detentore consegna al responsabile dell’azienda di estivazione o del pascolo comunitario copia dell’estratto della registrazione del cane nella banca dati del paese di provenienza.
3Su richiesta, il caricatore notifica all’UVC i dati di cui al cpv. 2.
Capitolo VI
Distruzione delle carcasse
Art. 15  Eliminazione di carcasse animali
1Le carcasse degli animali morti sull’alpeggio o sul pascolo comunitario devono essere eliminate in modo inoffensivo in conformità alle disposizioni dell’ordinanza concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OSOAn).
2Le carcasse di bestiame grosso devono essere trasportate in un luogo servito dalla strada facilmente carrozzabile, per essere ritirate dalla ditta Gianni Ochsner SA di Lamone (tel. 079 239 08 81 oppure 091 945 21 11), che dev’essere tempestivamente avvertita.
3Le carcasse di bestiame minuto, fino al peso di kg 200, devono essere consegnate ad un centro di raccolta regionale.
4Solo in casi eccezionali, nelle zone molto discoste, è data facoltà, previa autorizzazione da parte del Municipio interessato e sentito l’UVC, di procedere al sotterramento sul posto di singole carcasse di animali se non vi è sospetto di malattia infettiva.
Capitolo VII
Disposizioni penali
Art. 17  Disposizioni penali
Le infrazioni sono punite secondo le relative disposizioni penali previste dalla legislazione veterinaria in materia di epizoozie, di protezione degli animali, delle derrate alimentari, dei medicamenti veterinari e dalla Legge cantonale sui cani. I trasgressori possono essere chiamati a rispondere dei danni causati dal loro comportamento illegale.
Capitolo VIII
Disposizioni finali
Art. 18  Entrata in vigore
Le presenti disposizioni sono pubblicate nel Foglio ufficiale del Cantone Ticino, entrano immediatamente in vigore e scadono il 31 dicembre 2020.
Bellinzona, 21 aprile 2020

Per l’Ufficio del veterinario cantonale
Il Veterinario cantonale: dr. L. Bacciarini
Il Segretario-ispettore: M. Bazzani